Amministrazione Trasparente

Tipologie di procedimento

Data di pubblicazione: 19/02/2024

Data di ultimo aggiornamento: 20/11/2024

STRUMENTI DI TUTELA IN FAVORE DELL'INTERESSATO

Gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione, ed i modi per attivarli sono i seguenti:

tutela nel corso del procedimento: l'interessato può chiedere di esercitare il diritto di accesso secondo le modalità previste dalla L. 241/90 e s.m.i., dalla L.R. 7/2000 e s.m.i. e dal titolo 1° del regolamento per la partecipazione popolare e la trasparenza amministrativa - approvato con D.C. n. 5/10 dd. 2 marzo 2011
forme di tutela in caso di inerzia: l’interessato può previamente contattare il responsabile del procedimento e, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, può rivolgersi al Segretario Comunale quale titolare del potere sostitutivo, affinché il procedimento si concluda in un termine pari alla metà del termine originariamente previsto ai sensi dell'art. 2, comma 9 ter Legge 241/90
Qualora il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine o non liquidi l’indennizzo maturato* a tale data, l’istante può:
o proporre ricorso ai sensi dell’articolo 117 del codice del processo amministrativo;
o oppure dell’articolo 118 del codice del processo amministrativo, qualora ricorrano i presupposti.
 

*In caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, la pubblica amministrazione procedente o quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corrispondono all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo:
- una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento;
- complessivamente non superiore a 2.000 euro.
- Per ottenere l’indennizzo, il richiedente deve attivare le procedure del potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine decadenziale di sette giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
- Sono esclusi dall’indennizzo da ritardo i procedimenti relativi a:
- ipotesi di silenzio qualificato;
- concorsi pubblici.

Richiesta di riesame del provvedimento finalizzato al ritiro/revoca: non serve l’assistenza di un legale e può essere inviata al Comune stesso che può procedere in sede di autotutela.

Opposizione avverso i provvedimenti di ingiunzione di pagamento per violazioni amministrative al Giudice di Pace di Rieti entro il termine di 30 gg dalla notifica, con le modalità previste dalla L. 689/81.

Ricorso giurisdizionale amministrativo ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale:

Oggetto: il provvedimento finale e gli atti del procedimento aventi efficacia esterna
Modalità: ricorso in forma di atto legale giudiziario mediante patrocinio di un avvocato
Non occorre esperire prima il ricorso amministrativo
Termini: entro sessanta giorni dalla notifica/comunicazione del provvedimento o dalla conoscenza legale dello stesso, fatto salvo per le materie che prevedono i termini dimezzati (30 gg.) come per gli appalti

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: oggetto: il provvedimento finale e Gli atti del procedimento aventi efficacia esterna:

 

Modalità: ricorso in forma di atto legale giudiziario mediante patrocinio di un avvocato
Non Occorre esperire prima il ricorso amministrativo
Termini: entro centoventi giorni dalla notifica/comunicazione del provvedimento (o dalla conoscenza legale dello stesso
 

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