Il ricorso a multe e sanzioni può avvenire secondo diverse modalità:
- ricorso al Prefetto, per violazioni al Codice della Strada o per altre violazioni, secondo le indicazioni contenute nei verbali di accertamento;
- ricorso al Sindaco, per violazioni a Regolamenti o ordinanze del Sindaco o per altre violazioni, secondo le indicazioni contenute nei verbali di accertamento;
- ricorso al Giudice di Pace, per impugnare atti relativi a: verbali, cartelle esattoriali, ordinanze del prefetto emesse a seguito di violazione del codice della strada; ordinanze del prefetto per emissione di assegno a vuoto; altre violazioni di competenza del giudice di pace, che non rientrino nelle materie escluse.
Il ricorrente dovrà argomentare con deduzioni tecniche, documenti e considerazioni i motivi per cui reputa scorretta l'attribuzione della sanzione.
Il ricorso è possibile solo se il cittadino NON ha nel frattempo provveduto al pagamento della sanzione anche in forma ridotta.
Non è necessaria l'assistenza di un avvocato.
Il ricorso di una multa ricevuta per violazione del Codice della Strada non sempre è possibile, infatti per avviare la contestazione è importante che siano presenti dei vizi di forma o irregolarità evidenti. Si tratta ad esempio di un verbale incompleto, di una sanzione notificata oltre 90 giorni, oppure dell’utilizzo di strumenti non a norma per la rilevazione dell’infrazione.
Resta, in ogni caso, la possibilità di presentare ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado del tribunale.
Il ricorso è:
- irricevibile quando è stato presentato da un soggetto non legittimato;
- improcedibile, quando è stato presentato fuori termine;
- inammissibile, quando sia intercorso il pagamento della multa in misura ridotta.