Il ricorso è l'atto con il quale il cittadino contesta la violazione addebitatagli ai sensi del Codice della Strada.
A seguito di contestazione immediata o di notificazione di copia del verbale di accertamento di infrazione alle norme del Codice della Strada, se si ritiene che la violazione sia ingiusta, è possibile fare ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Giudice di Pace territorialmente competente (cioè della località dove è stata rilevata l'infrazione).
L'accertamento delle violazioni del Codice della Strada può essere documentato tramite 3 diversi atti:
- Preavviso. questo atto viene emesso quando viene rilevata una violazione delle norme sulla sosta e non è possibile contestarla immediatamente per l'assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo;
- Verbale di contestazione, viene rilasciato quando la violazione è contestata direttamente sul posto, sia al trasgressore che ad eventuali soggetti solidalmente responsabili, se presenti. In assenza di questi, la contestazione viene notificata successivamente;
- Verbale per l'applicazione della sanzione accessoria, questo verbale è emesso quando alla violazione è associata una sanzione accessoria, come: Rimozione del veicolo: il veicolo può essere restituito al proprietario previo pagamento delle spese di rimozione e custodia oppure fermo amministrativo o sequestro: il veicolo viene affidato in custodia al proprietario o a chi ne ha diritto, come un genitore se il conducente è minorenne. Il rifiuto della custodia comporta ulteriori sanzioni amministrative e la sospensione della patente.
MOTIVI FREQUENTI DI RICORSO:
- L'interessato ritiene di non aver commesso il fatto addebitatogli;
- il verbale è stato spedito oltre i termini previsti (90 giorni);
- il tipo di veicolo indicato non corrisponde a quello in sua proprietà e, pertanto, la targa è errata;
- il verbale non riporta le modalità di presentazione del ricorso;
- il verbale non riporta a chi spetta la somma da pagare e le relative modalità di pagamento;
- i riferimenti sono relativi a un veicolo venduto prima della data dell'infrazione.
Non è necessaria l'assistenza di un avvocato.