La cancellazione dall’albo dei presidenti di seggio è disposta dal Presidente della Corte d’Appello con proprio decreto che è comunicato al Sindaco al fine di aggiornare i propri elenchi, quindi, Il Comune non procede ad alcuna cancellazione ma solo ad un aggiornamento del proprio elenco, perchè questa cancellazione è già stata disposta dall’organo competente (Presidente della Corte d’Appello). Il Comune ha tuttavia il dovere di comunicare l’avvenuta cancellazione agli interessati, pertanto si dovrà procedere in tal senso.
Le cause di esclusione dall'albo sono :
- il superamento del 70° anno di età alla data delle elezioni;
- essere dipendenti del Ministero dell'Interno o essere appartenenti alle Forze Armate in servizio;
- essere segretari comunali o dipendenti dei comuni, addetti o comandati che prestano servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- essere candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Le cause di esclusione d’ufficio dall’albo, determinate dalla legge riguardano:
- tutti coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
- tutti coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
- tutti coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dalla legge;
- tutti coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.