Il contratto di convivenza:
- è un vero e proprio accordo fondato sul principio dell'autonomia privata, in cui le parti sottoscrivono la disciplina comune del regime patrimoniale di coppia;
- permette ai conviventi di fatto regolarmente registrati di godere di una maggiore tutela economica e optare per la comunione dei beni. I conviventi quindi, avranno la possibilità di decidere sulla comunione legale dei beni e anche sulla separazione legale dei beni.
I conviventi di fatto sono 2 persone maggiorenni:
- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale;
- non vincolate da rapporti di parentela, matrimonio o unione civile. Non importa se i due conviventi appartengano o meno allo stesso sesso.
La condizione appena espressa è presupposto inderogabile per poter predisporre un contratto di convivenza valido ed efficace. Per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza (ovvero attestante mutamenti intervenuti nella loro composizione).
Non si deve però confondere la stipulazione di un contratto di convivenza con il riconoscimento pubblico del rapporto stesso, che avviene mediante la registrazione della convivenza all'anagrafe.
I contratti di convivenza:
- devono essere necessariamente posti in essere per iscritto;
- non devono necessariamente rivestire la forma notarile;
- devono possedere la forma minima di scrittura autenticata da un avvocato od un notaio.
I 2 conviventi devono quindi attivarsi per registrare in Comune la propria unione.
I contratti di convivenza, possono essere sciolti:
- sia per accordo delle parti ;
- sia per recesso unilaterale.
Tuttavia, il contratto di convivenza cessa di avere effetto in caso di matrimonio (tra coppie eterosessuali) o unione civile (tra coppie omosessuali) dei due conviventi tra di loro o con una persona terza.